Addio alla surroga: in discesa anche l’impor…
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24 Gennaio 2017
Nuova estensione delle agevolazioni fiscali per chi vuole acquistare un immobile ristrutturato. Ma con una precisazione.
Il bonus del 50% previsto per le ristrutturazioni edilizie spetta anche nel caso si sia acquistato un immobile ristrutturato, ma a una condizione specifica: l’intervento di ristrutturazione deve essere effettuato dallo stesso soggetto che vende l’immobile e, comunque, deve essere esteso sull’intero fabbricato.
La nota di chiarimento è contenuta nell’ultima nota dell’Agenzia delle Entrate, ed è stata diffusa in seguito proprio alla proroga a tutto il 2017 delle detrazioni Irpef contenute nella nuova legge di Stabilità per quest’anno. Lo spunto è un caso concreto, in cui un contribuente aveva acquistato un appartamento come prima abitazione, in un edificio in totale ristrutturazione, trattandosi in particolare di edificio degli anni ’60. In particolare, inoltre, la ristrutturazione prevede anche il raggiungimento della classe energetica massima e l’adeguamento dell’immobile alle misure antisismiche.
Su questa tipologia di interventi gli incentivi previsti per l’acquisto di un immobile oggetto di una ristrutturazione edilizia di questo tipo, la legge di Stabilità 2017 parla chiaro: oltre alla proroga per tutto il 2017 dei bonus ristrutturazioni (detrazione Irpef al 50%)precisa anche che questi sconti fiscali possono essere fruiti non solo da chi sostenga spese per interventi di ristrutturazione del proprio immobile, ma anche da coloro che acquistano immobili ristrutturati, a patto di rispettare alcune condizioni.
In particolare la detrazione fiscale spetta se l’acquisto riguarda un immobile ad uso abitativo facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. Questa opportunità, invece, viene negata se la ristrutturazione vede coinvolto un solo appartamento all’interno dello stabile messo in vendita.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
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