La casa costa meno: comprare casa conviene.
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17 Maggio 2016
Almeno altre tre nuove e buone intenzioni e un provvedimento concreto arrivano a coinvolgere la casa e il settore dell’edilizia.
L’obiettivo rimane lo stesso, ridare fiato a un comparto che, nonostante la ripartenza delle compravendite sta ancora facendo fatica a uscire dalle secche della Grande Crisi.
Un aiuto importante è arrivato negli ultimi cinque-sei anni dagli incentivi alle ristrutturazioni e , soprattutto, gli ecobonus per le riqualificazioni energetiche delle abitazioni. «Ma ancora non bastano – ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio -. Occorre orientare gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici verso la nuova classe energetica, e allargarne il campo d’azione dalla riqualificazione dei singoli appartamenti ai condomini o addirittura ad interi quartieri, non possiamo restare all’infisso» ha stigmatizzato Delrio, ricordando «l’importanza dell’efficientamento energetico dei condomini».
Un patrimonio edilizio, quello dei grandi palazzi, vetusto di almeno 50-60 anni, che soffre di pessime condizioni e dai costi energetici estremamente alti: bollette che sfiorano i 1.500-2.000 euro l’anno contro tagli di fabbisogno e risparmi fino al 50-60% garantiti da interventi di riqualificazione. La sfida è questa, puntare sulla riqualificazione e rigenerazione degli edifici, sapendo sfruttare questa stagione degli incentivi. Bene la riqualificazione degli appartamenti, ma oggi la vera sfida riguarda la riqualificazione dei condomini.
In questa direzione è arrivata proprio in questi giorni la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate con le nuove regole per permettere ai proprietari di appartamenti condominiali, ma contribuenti fiscali che rientrano nella “no tax area” (quindi senza la possibilità di detrarre la propria quota di bonus fiscale) di usufruire dell’ecobonus del 65% cedendo il proprio credito ai fornitori o alle imprese che hanno eseguito i lavori. La quota di credito ceduta viene così “conteggiata” come parte del pagamento dovuto.
Rientrano in questi casi, i contribuenti che ricadono nella “no tax area” perché titolari di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione di legge o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi: si tratta di contribuenti con un reddito da lavoro dipendente o assimilato fino a 8mila euro e, da quest’anno, anche i pensionati over 75 anni.
L’estensione del bonus Normalmente queste persone non possono fruire dell’ecobonus, che spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lorda, vincolo che in molti casi bloccava la possibilità di avviare lavori di riqualificazione. Da quest’anno, invece la novità: l’estensione del bonus fiscale del 65% anche per i condomini della no tax area, con le regole che finora mancavano per applicare l’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate è infatti corsa ai ripari e ora ha pubblicato le istruzioni che rende effettiva questa misura.
Vediamole.
La prima disposizione dell’Entrate precisa che la cessione del credito riguarda solo le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici. Si tratta cioè di quei lavori cui spetta la detrazione d’imposta del 65%. La cessione del credito maturata può quindi essere fatta valere come parte del pagamento dovuto dai contribuenti della no tax area, e l’importo esatto dovuto si calcola facendo riferimento alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali. Ma come si opta fiscalmente per la cessione del credito? Questa scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi. Oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori o alle imprese che realizzano i lavori. Quest’ultimi, a loro volta e in risposta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
Ultimo passaggio: il condominio è obbligato a trasmettere entro il 31 marzo 2017 una specifica comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline in cui vengano indicate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni; l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese; il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno e il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di loro. Il condominio, a sua volta, deve comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Fin qui i contribuenti.
Ma ora i fornitori come usufruiscono del bonus? La regola è uguale a quella dei contribuenti: le imprese, cioè, che hanno ricevuto il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
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