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Compro, ristrutturo poi metto in affitto.

27 Febbraio 2017

Ultimo anno per usufruire del bonus fiscale a tempo determinato per chi acquista un appartamento, una casa o costruisce in appalto nuove abitazioni e le affitta a canone concordato per almeno 8 anni: la deduzione prevista è fissata nella misura del 20% ed è calcolata sul prezzo di acquisto della nuova abitazione, fino ad un massimo di 300.000 euro di valore dell’immobile.

È l’ultimo anno, infatti, il 2017 per poter sfruttare questo beneficio, vantaggio quindi introdotto, ma con una scadenza: la deduzione Irpef del 20% veniva già riconosciuta da due anni, quindi per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, ma è previsto non oltre il 31 dicembre 2017, e comunque sempre per acquistare case nuove in classe energetica A (ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9) o B, oppure – importante dettaglio – per ristrutturare case o immobili esistenti, e affittarli a canone concordato per almeno 8 anni.

A questa casistica vanno anche aggiunti gli immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ma l’agevolazione è stata limitata agli edifici invenduti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sblocca Italia del 2014.

Il vantaggio economico quindi c’è tutto: la deduzione massima sarà, infatti, del valore di 60.000 euro e dovrà essere ripartita in otto quote annuali di pari importo (7.500 euro l’anno) dal periodo d’imposta in cui è concluso il contratto di locazione.

Un beneficio fiscale, quindi, ma con regole ben precise. A cominciare dall’identificare i destinatari dello sconto Irpef: la deduzione è infatti rivolta ad un ambito ristretto e coinvolge da un punto di vista contributivo non solo soggetti Irpef, ma anche i soggetti Ires, non solo quindi persone fisiche, ma anche società o imprese. Fra questi soggetti spiccano, quindi, le persone fisiche non esercenti attività commerciale; le cooperative edilizie e i soggetti privati del terzo settore.

Un ultimo dettaglio: il diritto alla deduzione fiscale, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.

Nel dettaglio della misura, è previsto che il beneficio venga attribuito in presenza di acquisizione (acquisto, ristrutturazione o costruzione in appalto) di fabbricati a destinazione residenziale derivanti dalle seguenti operazioni: - acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione ceduto dalla stessa impresa costruttrice; - acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, ceduto dalla stessa impresa ristrutturatrice; - prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relativi alla costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Ma , soprattutto, curando gli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico.

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