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14 Giugno 2016
La prima volta niente tasse sul tetto. Almeno per la prima abitazione.
Imu e Tasi da quest’anno non si pagano più sulla prima casa. Ma questo non significa che il Fisco abbia mollato definitivamente o completamente la sua morsa sul mattone di proprietà. Anzi. All’orizzonte, infatti, c’è una nuova scadenza da rispettare. Il Fisco, infatti, torna a bussare alla porta di casa, ed entro il prossimo il 16 giugno i proprietari di abitazioni non adibite a prima casa dovranno versare la prima rata dell’Imu e della Tasi.
Regole e novità, se ci sono, sono decise dai rispettivi Comuni, in cui si trova l’immobile. Ma la rata andrà calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicate lo scorso anno, considerando che la legge di Stabilità 2016, tra le novità introdotte, ha bloccato per i Comuni la possibilità di aumentare le aliquote comunali. Pertanto, l’obbligo è determinato: entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota 2015. E in materia di imposte locali, oltre alla prevista esenzione dalla Tasi per le abitazioni principali, è stata introdotta anche l’Imu per i terreni agricoli.
Chi dovrà pagare Ma riepiloghiamo la disciplina e le regole per le due imposte locali. Iniziando dalla Tasi. In particolare dal capitolo esenzioni. Da quest’anno, quindi, l’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) sarà esentata dalla Tasi, non si dovrà pagare. Saranno esonerati anche gli inquilini di una casa destinata ad abitazione principale; in quest’ultimo caso, la Tasi resta dovuta solo dal possessore, che verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita dal proprio Comune per il 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione, nella misura del 90 per cento.
Chi si salva Non si dovrà pagare il tributo neanche per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Poiché la definizione di abitazione principale ai fini della Tasi è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’Imu, l’imposta non si paga nemmeno per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Quindi, sono esentate dal pagamento della Tasi anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia.
I casi dell’Imu Capitolo Imu, partendo dall’elenco dei casi di esenzione. La legge di Stabilità 2016 ha infatti introdotto un nuovo regime di esenzione dall’Imu per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli se si trovano in comuni compresi in un elenco specifico, descritto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del ministero delle Finanze 9/1993. Esenti anche i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; oppure se destinati ad attività agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
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