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Riscaldamento e condominio: contabilizzatori di calore

19 Settembre 2016

Una nuova tegola si sta abbattendo sui proprietari di appartamenti in condomini. Entro il 31 dicembre 2016, infatti, tutti gli impianti di riscaldamento condominiali dovranno trasformarsi da centralizzati ad impianti autonomi. E attenzione a questa scadenza, perché, di conseguenza, i proprietari di appartamenti e i condomìni che entro questa data non si adegueranno agli obblighi sull’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore saranno puniti con multe da 500 a 2500 euro.

Tutto scatta perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il decreto legislativo 141/2016, che integra il decreto legislativo 102/2014 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La nuova norma prevede un’unica deroga: l’impossibilità tecnica. Che però deve risultare dalla relazione tecnica firmata da un progettista.

Contabilizzatori di calore negli appartamenti Negli appartamenti diventa obbligatorio installare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali entro il 31 dicembre 2016. Si tratta, in altri termini, delle valvole termostatiche che si posizionano sui termosifoni e dei sotto-contatori che consentono di conteggiare i consumi della singola utenza. La responsabilità dell’installazione è dei proprietari degli appartamenti, che in caso di inadempimento saranno multati con una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ogni unità immobiliare. Se dalla relazione tecnica di un progettista emerge che l’installazione non è possibile, perché non conveniente in termini di costi, non sarà applicata nessuna multa a chi non si adegua.

Contabilizzatori di calore nei condomìni I condomìni alimentati dal teleriscaldamento o teleraffrescamento, o da impianti centralizzati e comuni di riscaldamento e raffrescamento, entro il 31 dicembre 2016 devono installare contatori in grado di ripartire le spese in base ai consumi reali degli utenti, come previsto dalla norma UNI 10200. Se la norma non risulta applicabile o se si riscontrano differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari del condominio superiori al 50%, una quota pari almeno al 70% dei costi totali sarà ripartita secondo gli effettivi prelievi volontari di energia termica.

La parte restante verrà suddivisa scegliendo altri metodi, come i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili e le potenze installate. Anche in questo caso, i condomìni che non rispetteranno questi metodi di ripartizione delle spese saranno sanzionati con una multa da 500 a 2500 euro e saranno esonerati solo se una relazione tecnica firmata da un progettista attesta l’impossibilità tecnica di adottare i nuovi sistemi.

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